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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 7 - Esclusioni dal
campo imponibile Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, a norma dell’art. 62, del D.Lgs. n° 507/93, o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, esclusivamente riferiti, comunque, alla non agibilità riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge. In particolar,
si considerano non tassabili: Sono non tassabili, inoltre, quelle superfici o quelle parti di esse dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedano a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiari di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia della comunicazione fatta, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs.n° 22/93, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del relativo contratto. In caso di contestuale produzione nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile. |