COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 7 - Esclusioni dal campo imponibile

Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti,  a norma dell’art. 62,  del D.Lgs. n° 507/93, o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati,  o perché risultano in  obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno,  qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, esclusivamente riferiti, comunque, alla non agibilità riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge.

In particolar,  si considerano non tassabili:
-   centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
-   ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali, con altezza non superiori a m. 1,50,  ove non è possibile la permanenza;
-   la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
-   unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
-   fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione,  purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’immobile;
-   edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto,  nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l’esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone.

Sono non tassabili, inoltre, quelle superfici o quelle parti di esse dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedano a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiari di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia della comunicazione fatta,  ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs.n° 22/93, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del relativo contratto.

In caso di contestuale produzione nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.