|
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
-
REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 8 - Esenzioni
Sono esenti
dall’applicazione della tassa:
- il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi
comunali;
- i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che
perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché
delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o,
comunque, si assuma interamente le spese di gestione;
- i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari,
con reddito complessivo imponibile al netto degli oneri deducibili ai fini
IRPEF non superiore all’importo della pensione minima erogata
dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore sessantacinque
anni, incrementano di una quota percentuale pari al 30% per ognuno dei
componenti del nucleo di convivenza familiare non percipiente alcun tipo
di reddito; l’esenzione è concessa a condizione che nessuno dei
componenti il nucleo predetto sia proprietario o detentore di unità
immobiliare diversa da quella destinata a proprio uso abitativo;
- i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone
agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività
che in pensione;
- le superfici imponibili – per originaria ed immutata
costituzione – eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibiti ad
uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della Legge n.
1089/39, sulla tutela dei beni di interesse storico e artistico. Tale
beneficio spetta quando ricorrano le condizioni, di cui al successivo art.
11, comma 1, lett. b) e c). |