COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 8 - Esenzioni

Sono esenti dall’applicazione della tassa:
-   il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
-   i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o, comunque, si assuma interamente le spese di gestione;
-   i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari, con reddito complessivo imponibile al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF non superiore all’importo della pensione minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore sessantacinque anni, incrementano di una quota percentuale pari al 30% per ognuno dei componenti del nucleo di convivenza familiare non percipiente alcun tipo di reddito; l’esenzione è concessa a condizione che nessuno dei componenti il nucleo predetto sia proprietario o detentore di unità immobiliare diversa da quella destinata a proprio uso abitativo;
-   i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione;
-   le superfici imponibili – per originaria ed immutata costituzione – eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibiti ad uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39, sulla tutela dei beni di interesse storico e artistico. Tale beneficio spetta quando ricorrano le condizioni, di cui al successivo art. 11, comma 1, lett. b) e c).