COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 9 - Riduzione della tassa per disservizio

Previa formale e motivata diffida dell’utente, ai competenti uffici comunali, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro sessanta giorni, a regolarizzare o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto delle seguenti percentuali. In questo caso il minor gettito conseguente è posto a carico del Comune:
-   del 20%,  nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
-   del 30%,  nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell’esigenza ordinaria della zona servita;
-   del 30%,  nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita nel citato Regolamento.

Le riduzioni,  di cui al presente articolo, qualora riconosciute, dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del Servizio Tributi del Comune, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità,  di cui all’art. 75,  del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.