COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 10 - Part time.

I posti part – time,  previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta, non possono essere superiori al contingente, determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.

Il rapporto di lavoro del dipendente del Comune è automaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.

Il Segretario Comunale, o il Direttore Generale se nominato, valutata la richiesta avanzata, in relazione alle esigenze dell’Ente ed alla disciplina normativa:
-   formalizza l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro;
-  differisce, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell’organizzazione del Comune;
-   nega, con provvedimento motivato, la trasformazione quando l’attività di lavoro che il dipendente intende svolgere determini concreto conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta, oppure quando la trasformazione pregiudichi o renda maggiormente onerosa l’erogazione di attività di servizio alla persona.

Per garantire la necessaria funzionalità dei servizi e la continuità del servizio, evitando anche inutili oneri gestionali, il part time potrà essere concesso soltanto per richieste di riduzioni di orario non superiore a 9 ore settimanali.

Contestualmente alla concessione del part time, il dipendente potrà essere assegnato, nel rispetto del profilo e della categoria di appartenenza, ad un servizio diverso da quello di attuale destinazione.