COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 19 - Responsabili di Servizio - Individuazione e nomina - Sostituzioni e   supplenze.

1.             Al Sindaco compete, ai sensi dell'art. 50, comma 10, ,  D.Lgs n° 267/2000, su proposta del Direttore Generale, se nominato, ovvero del Segretario Comunale, la nomina dei Responsabili di Servizio. La nomina ha validità annuale, è motivatamente revocabile e mantiene la sua efficacia sino all'approvazione del nuovo PEG.

2.             Ai Responsabili di Servizio, eventualmente nominati titolari di posizione organizzativa, è attribuita dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, un'indennità di posizione, ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8, del C.C.N.L. in data 31/3/1999, relativo al nuovo Ordinamento Professionale dei dipendenti degli  EE.LL.,  previa valutazione delle posizioni.

3.             Ai responsabili di servizio cui non venga attribuita la titolarità della posizione organizzativa, di cui sopra, per  l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, verrà corrisposta l’indennità pari a £. 2.000.000, ex art. 17, lett. f), del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, per il personale del comparto "Regioni Autonomie Locali",  stipulato in data 1/4/1999;

4.             Alla Giunta Comunale compete l'affidamento degli obiettivi di gestione ai Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 169, D.Lgs. n. 267/2000, in sede di adozione del P.E.G.. Il Responsabile può essere individuato:
-   nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella Categoria più elevata presente nel Comune, ovvero nella categoria D;
-   in un dipendente di altro ente locale, previa stipulazione di apposita convenzione tra gli enti;
-   in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110,  D.Lgs. n° 267/2000);
-    in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nei limiti di cui al comma 2, dell'art. 110,  D.Lgs n° 267/2000.

5.             Nel caso di gestione convenzionata o associata di funzioni o servizi, è rinviata ai relativi atti costitutivi la regolamentazione sulla nomina dei Responsabili.

6.             In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Servizio, le funzioni sono assunte ed espletate, in via ordinaria, dal Responsabile di settore omogeneo o dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale. Tale sostituzione è disposta dal Sindaco, in via ordinaria, con l'atto di nomina e, in via straordinaria, con apposito provvedimento. In caso di assenza prolungata, il Sindaco, con atto motivato può conferire l'incarico ad un dipendente del settore, inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella apicale, con il riconoscimento delle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. n° 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.