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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI Art. 19 - Responsabili
di Servizio - Individuazione e nomina - Sostituzioni e
supplenze. 1. Al Sindaco compete, ai sensi dell'art. 50, comma 10, , D.Lgs n° 267/2000, su proposta del Direttore Generale, se nominato, ovvero del Segretario Comunale, la nomina dei Responsabili di Servizio. La nomina ha validità annuale, è motivatamente revocabile e mantiene la sua efficacia sino all'approvazione del nuovo PEG. 2. Ai Responsabili di Servizio, eventualmente nominati titolari di posizione organizzativa, è attribuita dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, un'indennità di posizione, ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8, del C.C.N.L. in data 31/3/1999, relativo al nuovo Ordinamento Professionale dei dipendenti degli EE.LL., previa valutazione delle posizioni. 3. Ai responsabili di servizio cui non venga attribuita la titolarità della posizione organizzativa, di cui sopra, per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, verrà corrisposta l’indennità pari a £. 2.000.000, ex art. 17, lett. f), del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, per il personale del comparto "Regioni Autonomie Locali", stipulato in data 1/4/1999; 4. Alla
Giunta Comunale compete l'affidamento degli obiettivi di gestione ai
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 169, D.Lgs. n. 267/2000, in
sede di adozione del P.E.G.. Il Responsabile può essere individuato: 5. Nel caso di gestione convenzionata o associata di funzioni o servizi, è rinviata ai relativi atti costitutivi la regolamentazione sulla nomina dei Responsabili. 6. In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Servizio, le funzioni sono assunte ed espletate, in via ordinaria, dal Responsabile di settore omogeneo o dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale. Tale sostituzione è disposta dal Sindaco, in via ordinaria, con l'atto di nomina e, in via straordinaria, con apposito provvedimento. In caso di assenza prolungata, il Sindaco, con atto motivato può conferire l'incarico ad un dipendente del settore, inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella apicale, con il riconoscimento delle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. n° 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. |