COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 22 - Ufficio posto alle dipendenze del Sindaco ex art 90 D.Lgs. n° 267/2000.

Il Sindaco, indipendentemente da quanto previsto dalla dotazione organica, può dotarsi di un ufficio posto alle sue dirette dipendenze, per coadiuvarlo nell'esercizio delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne.

All'Ufficio è preposto un dipendente con incarico coincidente con l'effettiva durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Tale incarico può essere assegnato ad un dipendente dell'Ente, ovvero ad altro soggetto assunto a tempo determinato con contratto di diritto privato, la cui durata deve prevedere l'automatica risoluzione del rapporto in caso di anticipata cessazione dalla carica di Sindaco.