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COMUNE DI
AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
Art.
43 - Bando di Concorso.
Il bando di concorso
pubblico deve contenere:
- il numero, la categoria e l'eventuale profilo
professionale dei posti messi a concorso, con il relativo trattamento economico;
- la possibilità per i posti part-time, della loro
successiva trasformazione in tempo pieno;
- le percentuali dei posti riservati da leggi a favore
di determinate categorie;
- i requisiti soggettivi generali e particolari
richiesti per l’ammissione al concorso, ivi compreso, eventualmente, il
limite di età previsto per l'accesso;
- l'eventualità che la condizione di privo di vista sia
impedimento alla partecipazione al
concorso ai sensi della legge 28.3.1991, n. 120;
- il termine di scadenza e le modalità di presentazione
delle domande;
- le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura
dell’aspirante;
- i documenti e i titoli da allegarsi alla domanda;
- la dichiarazione relativa al rispetto delle norme, di
cui alla Legge 12.3.99, n.68;
- i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli;
- l’avviso per la determinazione del diario e la sede
dell'eventuale preselezione, delle prove scritte, pratiche ed orali;
- le materie oggetto delle prove scritte ed orali;
- il contenuto delle prove pratiche;
- la votazione minima richiesta per l’ammissione alla
prova orale;
- i titoli che danno luogo a precedenza ed a preferenza
a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
- la citazione della legge 10/4/1991, n.125 che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
come previsto anche dall’art. 61, D.Lgs. 3/2/1993, n.29 così come
modificato dall’art. 29, D.Lgs. 23/12/1993, n.546;
- i termini per l’assunzione in servizio dei vincitori
e la relativa documentazione da produrre per la costituzione del rapporto
di lavoro;
- il numero di candidati ammessi, oltre il quale viene
effettuata la preselezione;
- ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile,
tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n.241/90.
Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che
sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere
variate se non previo provvedimento dell’organo competente, assunto
prima della chiusura del concorso e con contestuale protrazione del
termine di presentazione dell’istanza, per un periodo di tempo pari a
quello già trascorso dalla data di pubblicazione del bando.
La
partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, ai sensi
dell’art. 3 comma 7,
della Legge n. 127/97, salvo deroghe connesse alla natura del
servizio o alle oggettive necessità dell’Amministrazione, da stabilirsi
di volta in volta all’atto dell’approvazione del bando di concorso. |