COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 43 - Bando di Concorso.

Il bando di concorso pubblico deve contenere:
-    il numero, la categoria e l'eventuale profilo professionale dei posti messi a  concorso, con il relativo trattamento economico;
-    la possibilità per i posti part-time, della loro successiva trasformazione in tempo pieno;
-    le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
-    i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione al concorso, ivi compreso, eventualmente, il limite di età previsto per l'accesso;
-    l'eventualità che la condizione di privo di vista sia impedimento alla partecipazione al    concorso ai sensi della legge 28.3.1991, n. 120;
-    il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
-    le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante;
-    i documenti e i titoli da allegarsi alla domanda;
-    la dichiarazione relativa al rispetto delle norme, di cui alla Legge 12.3.99, n.68;
-    i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli;
-    l’avviso per la determinazione del diario e la sede dell'eventuale preselezione, delle prove scritte, pratiche ed orali;
-    le materie oggetto delle prove scritte ed orali;
-    il contenuto delle prove pratiche;
-    la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale;
-    i titoli che danno luogo a precedenza ed a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
-    la citazione della legge 10/4/1991, n.125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto anche dall’art. 61, D.Lgs. 3/2/1993, n.29 così come modificato dall’art. 29, D.Lgs. 23/12/1993, n.546;
-    i termini per l’assunzione in servizio dei vincitori e la relativa documentazione da produrre per la costituzione del rapporto di lavoro;
-    il numero di candidati ammessi, oltre il quale viene effettuata la preselezione;
-    ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n.241/90.

Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non previo provvedimento dell’organo competente, assunto prima della chiusura del concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell’istanza, per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data di pubblicazione del bando.

La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 comma 7,  della Legge n. 127/97, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o alle oggettive necessità dell’Amministrazione, da stabilirsi di volta in volta all’atto dell’approvazione del bando di concorso.