COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 51 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.

Nei concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni caso seguire le prove scritte, ma precedere la loro valutazione, predeterminandone i criteri, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 487/94 e deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi degli articoli 1 e 2, del D.P.R. 23/6/1992,  n° 352, con le modalità ivi previste.

Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di scadenza del relativo bando o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della Commissione esaminatrice. L’inosservanza di tale termine sarà giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice, con motivata relazione da inoltrare al Sindaco.