COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 52 - Commissione Esaminatrice.

La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, ivi compresi quelli normati dagli artt. 41 e 42, è nominata con deliberazione della Giunta Comunale ed è composta, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n° 487/94, come descritto qui di seguito:
-     dal Direttore Generale, ove esista, ovvero dal Segretario Comunale che assume la Presidenza per i concorsi di grado apicale. Per i concorsi di grado inferiore, la presidenza dovrà essere assunta dal Responsabile di Servizio;
-     due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso.

Gli esperti della Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 4,  del D.P.R. n. 487/94.

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato Decreto Legislativo.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità.

Assiste la Commissione esaminatrice un Segretario nominato dalla Giunta. Le funzioni di segretario sono svolte rispettivamente:
a-            per i concorsi ai profili professionali di categoria 'D', da un funzionario appartenente alla medesima categoria;
b-            per i concorsi per le altre categorie, da un impiegato appartenente almeno alla categoria 'C'.

Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri.

Per quanto non contenuto nel presente articolo, si applica il disposto di cui ai DD.P.R. n° 487/94 e n° 693/96, nonché  dalla Legge n. 127/97.

Ai Componenti delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/3/1995.

Nel caso di concorsi per l’accesso ai posti dall’interno, o in caso di selezioni, i compensi, di cui al punto 9), sono ridotti della metà.

Le sedute della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente.