COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 62 - Punteggio finale delle prove d’esame.

Il punteggio finale delle prove di esame, nei concorsi per soli esami,  č dato dalla  somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o a contenuto teorico - pratico e della votazione conseguita nella prova orale o colloquio. 

Il punteggio finale nei concorsi per titoli ed  esami,  č dato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.