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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI Art.
62 - Punteggio finale delle prove d’esame. Il punteggio finale delle prove di esame, nei concorsi per soli esami, č dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o a contenuto teorico - pratico e della votazione conseguita nella prova orale o colloquio. Il punteggio finale nei concorsi per titoli ed esami, č dato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame. |