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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI Art.
63 - Graduatoria dei concorrenti. Per la formazione delle graduatorie trovano applicazione le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 487/94, art. 15. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. La graduatoria, durante il suo periodo di validità, può essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme. |