COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 66 - Assunzioni in servizio.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali, in vigore.

Competente a stipulare il contratto per il Comune è il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Comunale.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati:
-     tipologia del rapporto di lavoro;
-     data di inizio del rapporto di lavoro;
-     categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
-     mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
-     durata del periodo di prova;
-     sede di destinazione dell’attività lavorativa;
-     termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato e nominativo del personale in sostituzione del quale viene
      effettuata l'assunzione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi, nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale, di cui al comma 1, indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnato, nell’ambito delle tipologie previste dal Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali in vigore.

L’Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, ai fini dell’assunzione, provvede ad acquisire direttamente la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicate nel bando di concorso, come di seguito indicata:
-     estratto dell’atto di nascita;
-     certificato di cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea;
-     certificato Generale del Casellario Giudiziale;
-     certificato dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai
       sensi delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;
-     certificato di stato di famiglia;
-     copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato o del certificato dell’esito di leva o di
       iscrizione nelle liste di leva;
-     titolo di studio;

Per accelerare il procedimento di assunzione, il candidato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso.

L'Amministrazione, inoltre, invita il candidato a presentare la documentazione, come sotto descritta, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, che può essere incrementato di ulteriori 30 giorni in casi particolari; nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, richiamate dall’art. 58, del D.Lgs. n° 29/93; in caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione (per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l’art. 15, comma 8 del predetto Contratto):

a)                 certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dal medico dell’Ufficio di Medicina Legale dell’ASL, territorialmente competente, dal quale risulti che l’aspirante è idoneo all’Impiego messo a concorso;
b)                 fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.

La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata, a cura dell’interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza.

L’Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore nominato ha l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.

Se il giudizio del sanitario è sfavorevole, l’interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita collegiale di controllo.

Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario dell’ASL, territorialmente competente, da un medico di fiducia dell’Amministrazione e da un medico designato dall’interessato.

Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, egli decade dall’Impiego.

Scaduto inutilmente il termine, di cui al comma 7 e non presentandosi il candidato per la stipulazione del contratto, nel termine assegnato, questi viene dichiarato decaduto dalla graduatoria e si procede con il secondo classificato.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, con decorrenza 7 luglio 1995, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso, produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina, previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R.       n° 487/94.

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, non sarà concessa l'autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro ente, prima del compimento del quinto anno di servizio. E' fatta, comunque, salva la possibilità di concedere l'autorizzazione nel caso il posto sia immediatamente ricopribile o con corrispondente trasferimento di personale dall'ente di destinazione del richiedente, ovvero in caso di presenza di graduatoria concorsuale in corso di validità.