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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI Art.
66 - Assunzioni in servizio. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali, in vigore. Competente a stipulare il contratto per il Comune è il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Comunale. Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati: Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi, nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale, di cui al comma 1, indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnato, nell’ambito delle tipologie previste dal Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali in vigore. L’Amministrazione, prima
di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, ai
fini dell’assunzione, provvede ad acquisire direttamente la
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al
rapporto di lavoro, indicate nel bando di concorso, come di seguito
indicata: Per accelerare il procedimento di assunzione, il candidato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso. L'Amministrazione, inoltre, invita il candidato a presentare la documentazione, come sotto descritta, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, che può essere incrementato di ulteriori 30 giorni in casi particolari; nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, richiamate dall’art. 58, del D.Lgs. n° 29/93; in caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione (per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l’art. 15, comma 8 del predetto Contratto): a)
certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico
militare, ovvero dal medico dell’Ufficio di Medicina Legale dell’ASL,
territorialmente competente, dal quale risulti che l’aspirante è idoneo
all’Impiego messo a concorso; La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata, a cura dell’interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza. L’Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore nominato ha l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole, l’interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita collegiale di controllo. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario dell’ASL, territorialmente competente, da un medico di fiducia dell’Amministrazione e da un medico designato dall’interessato. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, egli decade dall’Impiego. Scaduto inutilmente il termine, di cui al comma 7 e non presentandosi il candidato per la stipulazione del contratto, nel termine assegnato, questi viene dichiarato decaduto dalla graduatoria e si procede con il secondo classificato. Il contratto individuale,
di cui al comma 1, con decorrenza 7 luglio 1995, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso, produce i
medesimi effetti dei provvedimenti di nomina, previsti dagli artt. 17 e 28
del D.P.R.
n° 487/94. |