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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI Art.
69 - Finalità della selezione - contenuto delle prove. Il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice, nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione, deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire. Le prove di selezione sono effettuate, secondo l’ordinamento dell’Amministrazione, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede, determinati, secondo i disposti dell’art. 27 - 2° comma del D.P.R. n° 487/94, dalla Commissione esaminatrice subito prima dell’inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente, qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi. |