COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 71 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione.

Le operazioni di selezione, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.P.R. n° 487/94,  sono curate dalla stessa Commissione esaminatrice, fino all’individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

Ove alla procedura, avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, partecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell’aliquota di posti ad essi riservati, la Commissione forma, soltanto per essi, la graduatoria di merito.

Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione, ovvero non abbiano superato le prove, il soggetto avente l’incarico di Presidente della Commissione, preposta alla selezione e la responsabilità del procedimento, su segnalazione dell’organo selezionatore, comunica alla competente Sezione Circoscrizionale l’esito dell’avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento, la stessa Commissione esaminatrice rinnova le operazioni di selezione.

Per l'assunzione in servizio si applica il precedente art.66.