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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI Art.
8 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. Il personale dipendente può, di volta in volta, a giudizio insindacabile del Responsabile di Servizio di appartenenza, se trattasi di personale non apicale, ovvero del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Comunale, se trattasi di personale apicale, essere specificatamente autorizzato a svolgere incarichi professionali e di consulenza, saltuari e di breve durata, a favore di Enti Pubblici, sempre che tali incarichi siano svolti fuori l'orario di servizio e risultino compatibili con i doveri di ufficio. Resta ferma, in ogni caso, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n° 3, secondo i quali il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione privata o accettare cariche in società aventi fini di lucro. Sempre previa specifica autorizzazione, il dipendente può partecipare a collegi sindacali in Società ed Enti, senza fini di lucro o che, pur avendo fini di lucro, siano partecipati o ricevano contributi dall'Amministrazione Comunale, ovvero sottoposti a vigilanza del Comune. Sono consentite, senza alcuna preventiva autorizzazione formale, le attività rese a titolo gratuito, esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio – assistenziale, senza scopo di lucro. Sono, comunque, autorizzabili, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività svolte a titolo oneroso che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di pensiero e di associazione (la partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, le pubblicazioni, le relazioni per convegni, le collaborazioni giornalistiche). Qualora svolte a titolo gratuito le predette attività non necessitano di autorizzazione. Sono parimenti considerate
incompatibili con lo stato giuridico del pubblico impiego gli incarichi di
lavoro: Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti in provvedimenti adottati da organi del Comune. |