COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 8 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Il personale dipendente può, di volta in volta, a giudizio insindacabile del Responsabile di Servizio di appartenenza, se trattasi di personale non apicale, ovvero del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Comunale, se trattasi di personale apicale, essere specificatamente autorizzato a svolgere incarichi professionali e di consulenza, saltuari e di breve durata, a favore di Enti Pubblici, sempre che tali incarichi siano svolti fuori l'orario di servizio e risultino compatibili con i doveri di ufficio.

Resta ferma, in ogni caso, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957,  n° 3, secondo i quali il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione privata o accettare cariche in società aventi fini di lucro.

Sempre previa specifica autorizzazione, il dipendente può partecipare a collegi sindacali in Società ed Enti, senza fini di lucro o che, pur avendo fini di lucro, siano partecipati o ricevano contributi dall'Amministrazione Comunale, ovvero sottoposti a vigilanza del Comune.

Sono consentite, senza alcuna preventiva autorizzazione formale, le attività rese a titolo gratuito, esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio – assistenziale, senza scopo di lucro.

Sono, comunque, autorizzabili, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività svolte a titolo oneroso che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti,  quali la libertà di pensiero e di associazione (la partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, le pubblicazioni, le relazioni per convegni, le collaborazioni giornalistiche). Qualora svolte a titolo gratuito le predette attività non necessitano di autorizzazione.

Sono parimenti considerate incompatibili con lo stato giuridico del pubblico impiego gli incarichi di lavoro:
a)- che non presentino la caratteristica della saltuarietà e temporaneità;
b)- che si riferiscano allo svolgimento di libere professioni (salvo deroghe previste da leggi speciali);
c)- che comportino, direttamente o indirettamente, espletamento di attività di ricerca nel corso del normale orario di lavoro;
d)- che abbiano per oggetto lo studio o l'elaborazione di progetti, atti o documenti relativi a rapporti in fase contenziosa fra le rispettive amministrazioni;
e)- in cui sussista conflitto di interessi fra ente di appartenenza e ente o società committente;
f)- in cui sussista lite pendente, in quanto l'ente committente sia parte in un procedimento civile o amministrativo contro il Comune.

Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti in provvedimenti adottati da organi del Comune.